(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, l'intervenuta prescrizione del reato non impedisce alla Corte di rilevare, in presenza della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, una causa di nullitą assoluta e insanabile, giacché l'accertamento della nullitą incide sul mantenimento delle statuizioni civili, che devono essere conseguentemente revocate, ferma restando la declaratoria di estinzione del reato ai fini penali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato ai soli effetti civili la sentenza con la quale i giudici di appello, all'esito di un giudizio invalidamente instaurato, avevano dichiarato la prescrizione del reato e confermato la condanna risarcitoria disposta in primo grado).