(massima n. 1)
In tema di giudizio di legittimità, i casi di rettificazione della motivazione enumerati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità e che non comporti la necessità dell'annullamento. (Fattispecie in cui la Corte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha sostituito il dispositivo della sentenza impugnata con quello letto in udienza, diverso dal primo e conforme alla motivazione).