(massima n. 1)
Viene rimessa alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la soluzione della questione di diritto: se l' imputato - nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado - debba impugnare con l' istanza di riesame ovvero con l'appello cautelare l'ordinanza con la quale sia disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., emessa a seguito di successiva condanna pronunciata all'esito del giudizio di appello.