(massima n. 1)
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilitą della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen., che riguarda invece un mezzo di impugnazione.