(massima n. 1)
In caso di inammissibilitą del ricorso per cassazione dovuta a colpa della parte privata impugnante, la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen. deve essere determinata in base a un criterio graduale, ancorato alle ragioni della statuizione, potendosi addivenire al suo aumento fino al triplo nel caso in cui i profili di inammissibilitą rilevati assumano considerevole valenza o attribuiscano all'impugnazione natura "temeraria". (In motivazione, la Corte ha precisato che quest'ultima condizione sussiste laddove i motivi di gravame siano fondati su dati di fatto totalmente smentiti dalla realtą processuale o, addirittura, inesistenti, ovvero in ipotesi di "abuso del processo").