(massima n. 1)
La dichiarazione di inammissibilitą del ricorso per cassazione determina, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese processuali e una somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende, in assenza dell'accertamento che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitą".