Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19814 del 21 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di inammissibilitą del ricorso per cassazione determina, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese processuali e una somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende, in assenza dell'accertamento che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitą".

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