Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25516 del 6 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di dichiarazione di inammissibilitą del ricorso in materia di riesame di misure cautelari reali, il ricorrente č condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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