Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36266 del 9 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente deve essere condannato al solo pagamento delle spese processuali e non anche al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, nel caso di inammissibilitą del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo, dovuta a causa allo stesso non imputabile.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.