(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente deve essere condannato al solo pagamento delle spese processuali e non anche al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, nel caso di inammissibilitą del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo, dovuta a causa allo stesso non imputabile.