Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2284 del 10 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla declaratoria di inammissibilitą del ricorso in Cassazione consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e della mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitą.

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