(massima n. 1)
Alla declaratoria di inammissibilitą del ricorso in Cassazione consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e della mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitą.