(massima n. 1)
L'evidente inammissibilitą dei ricorsi per cassazione, per mancanza di corrispondenza tra i motivi di impugnazione e i vizi deducibili, implica la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in base all'art. 616 cod. proc. pen., considerando la colpa nella determinazione delle ragioni di inammissibilitą.