(massima n. 1)
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilitą dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.