(massima n. 1)
In caso di sentenza avverso la quale l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, l'omessa traduzione in favore dell'imputato alloglotto - in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa - non può di per sé sola integrare causa di nullità di una sentenza che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., l'imputato non può più impugnare personalmente.