Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 519 del 9 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di usucapione, spetta al giudice del merito valutare, sotto il profilo probatorio, se il possesso degli attori sia conforme ai requisiti prescritti dall'art. 1158 cod. civ. Tale valutazione č sottratta al sindacato di legittimitā, salvo che non sia denunciata la violazione o la falsa applicazione delle norme relative all'onere della prova o all'attribuzione di valenza probatoria a elementi non acquisiti. In particolare, la censura sulla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. č ammissibile solo qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o abbia assolto erroneamente l'onere probatorio.

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