(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali approvati in una delibera assembleare, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare, sia l'annullabilità di tale deliberazione, solo a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine perentorio previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. In caso di mancata impugnazione della delibera entro i termini, la validità e l'efficacia della stessa divengono incontrovertibili e non possono essere messe in discussione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.