(massima n. 1)
Una delibera di approvazione di un intervento manutentivo dell'ascensore che contenga errori nella ripartizione delle spese con riferimento ai costi sostenuti dalle gestione condominiale e alla suddivisione pro quota in relazione ai millesimi, deve comunque essere impugnata dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera.