Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21244 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le delibere dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., sono generalmente annullabili salvo che presentino profili di nullitą legati a fattispecie residuali come mancanza di elementi essenziali, impossibilitą dell'oggetto, o contenuto illecito. Le delibere aventi ad oggetto la ripartizione in concreto delle spese condominiali rientrano ordinariamente nell'annullabilitą e pertanto devono essere impugnate entro i termini di decadenza previsti.

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