(massima n. 1)
Le delibere dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., sono generalmente annullabili salvo che presentino profili di nullitą legati a fattispecie residuali come mancanza di elementi essenziali, impossibilitą dell'oggetto, o contenuto illecito. Le delibere aventi ad oggetto la ripartizione in concreto delle spese condominiali rientrano ordinariamente nell'annullabilitą e pertanto devono essere impugnate entro i termini di decadenza previsti.