Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18005 del 1 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contesto delle delibere condominiali che violano i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dal regolamento condominiale, tali delibere sono soggette ad annullabilitą, non nullitą. Di conseguenza, l'impugnazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni ai sensi dell'art. 1137, co. 2, c.c.

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