(massima n. 1)
Un rendiconto approvato dall'assemblea che contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c.; in caso contrario tali deliberazioni devono ritenersi obbligatorie e vincolanti per i partecipanti al condominio.