(massima n. 1)
Il provvedimento di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello, il quale viene emesso dalla Corte di cassazione nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., non deve essere comunicato alla parte istante, la quale, essendo a conoscenza della data di fissazione della camera di consiglio, ha l'onere di informarsi sull'esito della decisione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla data della decisione in camera di consiglio ricorre il termine per impugnare la sentenza di appello).