Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13175 del 26 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le spese processuali, nel giudizio di legittimitą ex art. 611 cod. proc. pen., sono regolate secondo i criteri indicati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in ragione delle connotazioni civilistiche del procedimento, sicché la parte soccombente deve essere condannata, anche "ex officio", al pagamento delle stesse, nel caso in cui sia rigettata o dichiarata inammissibile la sua domanda e la controparte abbia preso parte al giudizio cartolare, esplicando, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitą diretta a contrastare l'avversa pretesa dell'imputato mediante un utile contributo alla decisione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.