(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le spese processuali, nel giudizio di legittimitą ex art. 611 cod. proc. pen., sono regolate secondo i criteri indicati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in ragione delle connotazioni civilistiche del procedimento, sicché la parte soccombente deve essere condannata, anche "ex officio", al pagamento delle stesse, nel caso in cui sia rigettata o dichiarata inammissibile la sua domanda e la controparte abbia preso parte al giudizio cartolare, esplicando, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitą diretta a contrastare l'avversa pretesa dell'imputato mediante un utile contributo alla decisione.