(massima n. 1)
Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile purché in sede di legittimitą la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitą diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi.