(massima n. 1)
L'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., nega la sussistenza dell'obbligo di dare avviso al conducente della facoltā di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento in quanto la presenza del difensore č considerata funzionale a garantire che l'attuazione di un accertamento tecnico, in quanto non ripeti bile, sia condotta nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.