(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, l'indicazione "pubblica udienza", contenuta nell'avviso di cancelleria notificato alle parti ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla modifica introdotta dal d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, ha valore meramente formale, posto che con essa si distingue soltanto tale udienza da quella camerale, senza che se ne possa far discendere che, in caso di udienza pubblica, si procede in presenza delle parti, divenendo questa partecipata solo nel caso di rituale e tempestiva richiesta delle parti di trattazione orale ovvero di decisione disposta d'ufficio della Corte ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen.