Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6508 del 22 gennaio 2026

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(massima n. 1)

Il giudizio di legittimità non consente la rilettura degli elementi di fatto e la rivalutazione del merito della decisione impugnata, essendo limitato a verificare la congruità, esaustività e idoneità della motivazione posta a sostegno della sentenza, nonché la corretta applicazione delle regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni. La Corte di Cassazione non può stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, ma solo verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile.

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