(massima n. 1)
Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, č ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., per la mancata attivazione, in presenza di dichiarazioni "de relato", della sequenza procedimentale prevista dall'art. 195, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. per l'escussione delle fonti dirette nominativamente indicate nel corso della deposizione.