(massima n. 1)
L'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilitą di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen.