(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La censura alla motivazione è inammissibile se non sussiste un motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.