(massima n. 1)
In presenza di una doppia conforme condanna, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimitā č esclusivamente quello derivante dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede, o dal loro manifesto travisamento. Al di fuori di tali ristretti binari, risulta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo l'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.