(massima n. 1)
In sede di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che sollecitano una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del merito, essendo tali operazioni precluse al giudice di legittimitą. La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo se č stabilita a pena di nullitą, inutilizzabilitą o inammissibilitą.