Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1857 del 9 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che sollecitano una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del merito, essendo tali operazioni precluse al giudice di legittimitą. La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo se č stabilita a pena di nullitą, inutilizzabilitą o inammissibilitą.

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