Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 2468 del 30 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte di Cassazione non può esercitare una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione del giudice di merito, né può adottare autonomamente nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. Ciò è precluso dal regime di legittimità anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46.

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