(massima n. 1)
La Corte di Cassazione non può esercitare una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione del giudice di merito, né può adottare autonomamente nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. Ciò è precluso dal regime di legittimità anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46.