(massima n. 1)
Sussiste travisamento della prova, deducibile in cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., quando il giudice di merito ritenga non provato l'avviso al conducente della facoltą di farsi assistere da un difensore in occasione del prelievo ematico ai fini dell'accertamento alcolemico, in contrasto con quanto attestato nel verbale di accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria, atto avente valore fidefacente, nel quale si dą atto dell'avvertimento orale ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. e della rinuncia espressa dall'interessato.