(massima n. 1)
In tema di impugnazioni proposte per i soli interessi civili, una volta formatosi il giudicato assolutorio sul capo penale per mancata impugnazione del pubblico ministero, la parte civile non può, con ricorso per cassazione, dedurre l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., essendo preclusa ogni rivalutazione, anche incidentale, della responsabilità penale, che deve ritenersi definitivamente esclusa in ossequio al c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU e all'art. 27, comma 2, Cost.