Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14799 del 21 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizi motivazionali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si limiti a sollecitare una differente lettura delle prove, fondata su congetture o su una ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare specifici travisamenti della prova o manifeste illogicità della motivazione poste a base dell'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

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