(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizi motivazionali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si limiti a sollecitare una differente lettura delle prove, fondata su congetture o su una ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare specifici travisamenti della prova o manifeste illogicità della motivazione poste a base dell'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.