Cassazione penale Sez. II sentenza n. 889 del 16 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 603 primo comma cod. proc. pen. in sede di appello le prove nuove vanno assunte solo se assolutamente necessarie ai fini del giudizio, salvo che la parte non dimostri di averle scoperte dopo il giudizio di primo grado.

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