Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5925 del 19 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In base al principio tempus regit actum, contenuto nell'art. 11 delle preleggi, la verifica della deducibilitą del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, deve essere condotta avuto riguardo al momento in cui la Corte di appello ha esaminato l'appello del Pubblico Ministero contro la sentenza di proscioglimento a prescindere dal rilievo che alla data odierna, per effetto della modifica apportata all'art. 603, comma 3-bis dall'art. 34, comma 1, lett. i) n. 1, D.Lgs. n. 120 del 10 ottobre 2022, non č pił prevista come obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria in relazione al rito abbreviato cd. Secco. Pertanto ai fini della individuazione del regime applicabile, deve farsi riferimento al momento di emissione dell'actus oggetto di impugnazione, e non gią a quello della proposizione della impugnazione o della sua decisione, non potendosi accogliere una nozione indifferenziata di atto processuale che va, invece, ricostruita sulla base del contenuto dell'atto e nel suo porsi in relazione con la catena procedimentale.

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