(massima n. 1)
Nel giudizio di appello avverso una sentenza emessa all'esito di rito abbreviato, č ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. Nel caso in cui si sia in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, solo in tale caso, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessitā deve confrontarsi con tale novitā del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacitā cognitive nella chiave prospettica indicata.