(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, non č ostativa, ad una pronuncia favorevole, la prospettata "reformatio in peius", nel giudizio celebrato nello Stato richiedente con rito abbreviato non condizionato, della pronuncia assolutoria emessa in primo grado, sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, senza che si sia proceduto in appello alla rinnovazione dell'istruttoria, in violazione della regola processuale stabilita dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo vigente "ratione temporis". (In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che la Corte EDU, con sentenza 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c/Italia, ha ritenuto non necessaria la rinnovazione in caso di "overturning" sfavorevole, nel giudizio abbreviato c.d. "secco", e che lo stesso principio č stato cristallizzato dall'art. 603 cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).