(massima n. 1)
Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilitā dei dichiaranti, ma, altresė, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - č frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito č inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dai canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.