Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 31541 del 22 giugno 2023

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(massima n. 1)

Il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non č tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa qualificazione giuridica di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.

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