(massima n. 1)
Il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non č tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa qualificazione giuridica di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.