Cassazione penale Sez. V sentenza n. 45614 del 26 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis ad opera dalla L. 23 giugno 2017, n. 103. (Per la S.C., nell'odierno caso di specie, era proprio avvenuto questo: si erano diversamente apprezzate le fonti dichiarative, tanto da ritenere pienamente attendibile la sola ricostruzione offerta dalle parti civili, concludendo così per la non credibilità dell'opposta versione dell'imputato, rovesciando sul punto il giudizio del Tribunale. Era pertanto evidente che, come recita la norma citata, si versava in un caso di appello "contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa", così da doversi procedere alla rinnovazione della stessa. La sentenza va pertanto annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese di parte civile al definitivo).

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