(massima n. 1)
Il giudice d'appello, che riformi la sentenza di non doversi procedere per tardivitā della querela, non č tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilitā. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen.).