(massima n. 1)
L'amministratore di condominio ha la facoltà di opporsi all'impugnazione di una delibera assembleare relativa a parti comuni e può assumere la difesa della decisione giudiziaria senza necessitare di autorizzazione o ratifica assembleare, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 1131 c.c., poiché la gestione, l'esecuzione e la tutela delle deliberazioni dell'assemblea rientrano tra le sue attribuzioni proprie.