(massima n. 1)
Il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può motivare implicitamente, all'atto dell'adozione della relativa ordinanza, di natura istruttoria, in ordine alle ragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza.