(massima n. 1)
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensģ la riqualificazione del fatto in un reato pił grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice.