(massima n. 1)
La richiesta di rinnovazione istruttoria in grado di appello avanzata dalla difesa in funzione dell'acquisizione di un elaborato peritale depositato in un diverso procedimento non comporta il consenso all'utilizzabilità dei verbali di esame dei consulenti tecnici di parte che, in tale procedimento, abbiano confutato le dichiarazioni del perito, sicché l'acquisizione degli anzidetti verbali è subordinata al consenso dell'imputato ex art. 268, comma 4, cod. proc. pen.