(massima n. 1)
L'opposizione della difesa dell'imputato alla rinnovazione istruttoria da disporsi ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla quale sia seguita, in assenza della predetta rinnovazione, una sentenza di appello sfavorevole all'imputato non costituisce concausa della nullitą per violazione del citato art. 603, comma 3-bis, in quanto l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., richiede che la condotta dolosa o colposa induca in errore il giudice sul fatto e non sul diritto.