Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31694 del 7 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi previsti dall'art. 190-bis, cod. proc. pen., la prova riassunta in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non deve necessariamente essere raccolta una seconda volta quando muti la persona fisica del giudice di secondo grado o dei componenti del collegio giudicante. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, sussiste l'onere della parte di indicare le ragioni poste a fondamento dell'esigenza di rinnovazione).

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