(massima n. 1)
Quando l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, non ripropone la richiesta ma definisce il processo con il giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova a cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di impugnazione, restando ferma la sola facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria ex officio ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.