Cassazione penale Sez. III sentenza n. 39489 del 24 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello che revoca l'ordinanza con cui ha disposto la rinnovazione istruttoria č tenuto a indicare, con congrua motivazione, le ragioni per le quali reputa insussistente l'assoluta necessitā della rinnovazione a suo tempo ritenuta, essendogli comunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza.

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