(massima n. 1)
Il giudice d'appello che revoca l'ordinanza con cui ha disposto la rinnovazione istruttoria č tenuto a indicare, con congrua motivazione, le ragioni per le quali reputa insussistente l'assoluta necessitā della rinnovazione a suo tempo ritenuta, essendogli comunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza.