(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, il giudice che, in riforma di una sentenza assolutoria, perviene a una decisione di condanna in esito ad un diverso apprezzamento delle dichiarazioni dibattimentali rese, in primo grado, dal consulente tecnico o dal perito, č tenuto, ove si tratti di prove decisive, alla previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame del predetto consulente o perito, potendo procedere solo successivamente a nominarne uno nuovo. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 23/01/2024)